Articolo 1

1. E’ costituita un’associazione senza scopi di lucro, denominata Associazione Produttori Colline
Toscane (A.P.C.T.)

Articolo 2

1. L’Associazione ha la sua sede in Montespertoli, in via Nebbiano 32
2. La sede legale può essere trasferita altrove con delibera assunta dall’Assemblea.

Articolo 3

1. L’Associazione è apolitica e apartitica.
2. L’Associazione persegue i propri scopi operando sul territorio nazionale ed internazionale
2.1. L’Associazione persegue la valorizzazione dei prodotti enogastronomici presenti sul territorio;
2.2. La promozione di uno sviluppo socioeconomico sostenibile creando nuove proposte, progetti e
osservazioni che aiutino a migliorare la qualità di vita attraverso migliorie del sistema
ambientale e paesaggistico;
2.3. Attenzione alla biodiversità, attuando una valorizzazione delle specie vegetali e animali presenti
sul territorio;
2.4. Approfondire e divulgare le conoscenze relative alla prevenzione dei rischi geologici, industriali,
agricoli e ambientali in genere, che possano interessare il territorio in cui l’Associazione opera,
al fine di un miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita;
2.5. Studiare, elaborare e proporre forme di pianificazione territoriale che, attribuiscono rilevanza
alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio, risultino compatibili con gli
ecosistemi esistenti nel rispetto anche delle generazioni future;
2.6. Approfondire e studiare modalità tecniche e operative per produrre e risparmiare energia nel
rispetto dell’ambiente, con assenza o riduzione di emissioni inquinanti o alteranti l’ecosistema;
2.7. Trasmettere alle generazioni future la cultura del buon cibo genuino, partendo dalla qualità
degli ingredienti e delle produzioni;
2.8. Promuovere e tutelare le piccole realtà artigiane alimentari, che ancora utilizzano materie di
prima qualità locale, che riescono ancora a produrre eccellenze enogastronomiche;
2.9. Dimostrare i danni che provoca sulla salute delle persone un’alimentazione che abusa di
alimenti industriali e di scarsa qualità;
3. Per raggiungere i suddetti scopi, l’Associazione Produttori Colline Toscane si propone di:
3.1 Promuovere ed intraprendere attività di studio, di analisi e di approfondimento tecnico e
scientifico, inerenti tematiche specificatamente correlate agli scopi dell’Associazione, utilizzando
conoscenze e strumenti propri o anche di terzi. Tali attività saranno svolte indipendentemente o in
collaborazione con Associazioni, Enti ed Istituti interessati, purché questi non svolgano attività in
contrasto con lo scopo sociale dell’Associazione.
3.2 Organizzare sul territorio nazionale ed in particolare nella Regione Toscana, anche in
collaborazione con altre associazioni e/o gli organismi istituzionali, attività culturali e divulgative
quali seminari, convegni, dibattiti, assemblee, incontri e degustazioni inerenti temi ed argomenti
coerenti con le finalità dell’Associazione;

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3.3 Promuovere la conoscenza e la valorizzazione di prodotti agro-alimentari tipici e locali, ottenuti
tramite tecniche di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale, da realizzarsi tramite
l’organizzazione in proprio o in collaborazione.
3.4 Divulgare e promuovere forme di consumo critico e consapevole, anche collaborando con
gruppi d’acquisto.
3.5 Organizzare e promuovere, in proprio o in collaborazione, attività turistiche inerenti e collegate
allo scopo sociale come, ad esempio gite, escursioni, visite guidate ambientali, paesaggistiche,
artistico-culturali nel territorio in cui l’Associazione opera.
3.6 Attivare, sviluppare e gestire, programmi di educazione, nelle scuole di ogni ordine e grado
nell’ambito delle materie di cui oggetto sociale.
3.7 Promuovere ed organizzare processi partecipativi della popolazione alle attività di governo del
territorio.

Articolo 4

1. L’associazione ha durata illimitata.
2. Essa si scioglierà in caso di raggiungimento o impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali e
quando tutti gli associati sono venuti a mancare o con deliberazione assembleare presa a
maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei soci.

Articolo 5

1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Articolo 6

1. L’Assemblea dei Soci è composta di tutti i Soci in regola con il pagamento della quota
Associativa annuale.
2. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
3. L’Assemblea può essere Straordinaria o Ordinaria: l’Assemblea Ordinaria deve essere
convocata dal Presidente tramite lettera semplice , con contestuale affissione dell’avviso di
convocazione nella sede sociale, almeno quindici (15) giorni prima della riunione o tramite
posta elettronica. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente tramite
lettera semplice con contestuale affissione dell’avviso di convocazione nella sede sociale
almeno tre (3) giorni prima della riunione o tramite posta elettronica.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. Un quinto dei soci (1/5) possono richiedere al Presidente, il quale deve provvedere entro 40
(quaranta) giorni dalla richiesta, la convocazione dell’Assemblea dei Soci; nella richiesta
dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e da inserire nell’ordine del giorno.
5. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita:
5.1 In prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a
maggioranza semplice dei votanti.

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5.2 In seconda convocazione, convocata almeno due ore dopo la prima convocazione, è
validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza
semplice dei votanti.
6. L’Assemblea Straordinaria delibera, in ogni caso, a maggioranza semplice.
7. L’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, elegge il Consiglio Direttivo.
8. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per approvazione
del rendimento economico, del bilancio di previsione e di tutti gli indirizzi programmatici e
gestionali dell’Associazione.
9. Le candidature per il rinnovo del Consiglio dovranno pervenire quindici (15) giorni prima della
scadenza del mandato. Successivamente il Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria dei
Soci al fine di eleggere il Consiglio Direttivo per maggioranza semplice. Il Consiglio eletto
nomina il Presidente e le cariche.

Articolo 7

Soci

1. Tutti possono essere Soci dell’Associazione purché maggiorenni al momento della
presentazione della domanda. Si acquista la qualità di Socio previa delibera del Consiglio a
maggioranza semplice.
2. I Soci hanno diritto a voto in sede di Assemblea solo se in regola con il pagamento della quota
Associativa e della quota annuale decisa dal Consiglio.
3. La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Presidente
dell’Associazione. Essa si intende accolta, salvo diniego scritto e motivato da parte del Consiglio
Direttivo, trascorsi trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda stessa. In caso di
diniego il Socio aspirante può fare richiesta che sulla domanda deliberi l’Assemblea dei Soci. Il
Presidente, a tal fine, convoca l’Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla richiesta;
all’Assemblea può partecipare, con facoltà di parola, anche l’aspirante Socio.
3.1 Entro quindici (15) giorni dalla domanda di ammissione, una commissione incaricata dal
Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo nell’azienda interessata per
verificare che siano attuate tutte le procedure che rispecchino gli standard qualitativi e la
filosofia della nostra Associazione. Il Socio deve fornire una autocertificazione sul ciclo
produttivo e sull’approvvigionamento delle materie prime. In caso di dubbia qualità del
processo produttivo o delle materie prime l’Associazione si riserva il diritto di rifiutare la
domanda di Socio.
4. In nessun caso può essere rifiutata la domanda di un aspirante Socio o espulso per motivi
attinenti al suo sesso, alla sua religione, alle sue convinzioni personali, alle sue idee politiche o
alla sua razza.
5. Il Socio deve pagare per il primo anno la quota d’iscrizione e ogni anno la quota associativa,
entrambe nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo; il pagamento della quota associativa
dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento di ciascuna
quota comporta la perdita automatica della qualità di socio, senza alcun obbligo per il Consiglio
Direttivo di comunicare al Socio tale condizione.
6. Il Socio può liberamente recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, senza restituzione
della quota pagata, con semplice comunicazione scritta al Presidente.
7. La qualità di socio comporta l’adesione ai principi e alle finalità dell’Associazione.
7.1 I Soci si impegnano a partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione con la
propria presenza ed il proprio impegno.

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8. Il Socio può essere espulso dall’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, approvata
dall’Assemblea Straordinaria, nei seguenti casi:
8.1 l’avere tenuto un comportamento che abbia provocato danni materiali o morali
all’Associazione;
8.2 avere tenuto un comportamento disdicevole o riprovevole nei confronti degli altri soci o
dell’Associazione, o nei confronti di terzi che vengono in contatto con l’Associazione
medesima;
8.3 avere tenuto un comportamento in contrasto con quanto stabilito dall’Atto Costitutivo e
dallo Statuto dell’Associazione, nonché alle delibere della stessa o da regolamenti interni;
8.4 qualora abbia promosso o abbia partecipato ad attività in contrasto con i principi ispiratori
dell’Associazione.
9. E’ prevista la figura del socio “simpatizzante” come Amico dei Produttori Colline Toscane che
ha diritto ai servizi dell’Associazione, ma non ha diritto di voto e contribuirà alla quota
associativa in misura ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo.
9.1 La tessera del Socio Amico dei Produttori può essere rilasciata anche senza versamento
della quota verso persone che contribuiscono fattivamente alle attività dell’Associazione, e per
cui non percepiscono alcun compenso. La delibera delle tessere onorarie di Amico dei
Produttori può essere effettuata in Sede di Consiglio.

Articolo 8

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal
Segretario che ne redige i verbali, oltre a un numero di membri stabilito dall’assemblea al
momento della nomina in un numero compreso fra uno e sette.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio uscente, in ogni caso, rimane in carica
per il disbrigo degli affari necessari ed urgenti, fino all’insediamento del nuovo consiglio. In caso
di morte, dimissioni o espulsione di uno dei Consiglieri, entrerà a far parte del Consiglio
Direttivo il socio il cui nome è deciso dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea dei Soci, fatta eccezione per la prima nomina, stabilisce il numero complessivo dei
componenti del Consiglio Direttivo e procede alla votazione. Ogni socio può essere delegato al
voto da un solo socio, tramite un’apposita delega alla quale dovrà essere allegata la copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.
4. Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati dal nuovo Consiglio eletto al momento
dell’insediamento.
5. Alla prima riunione convocata dal Presidente uscente, il Consiglio Direttivo eletto nomina al suo
interno, a maggioranza il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere dell’Associazione ed il
Segretario della stessa.
6. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione che si riunisce su convocazione del
Presidente, ma comunque non meno di due volte all’anno. Esso dura in carica tre anni ed è
convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, da tre suoi membri o da un quinto dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo delibera e decide riguardo a:
7.1 La determinazione annuale delle quote associative;
7.2 L’utilizzazione delle donazioni ricevute, sia in denaro, sia in natura;
8. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione. In particolare
i suoi compiti sono:
8.1 predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

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8.2 formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
8.3 elaborare il bilancio consuntivo e preventivo e il programma culturale;
8.4 stabilisce, con regolamento e nei limiti del presente statuto, le funzioni, i compiti e i poteri
del Tesoriere e del Segretario;
8.5 nelle gestione Straordinaria i suoi compiti sono predisporre le modifiche Statutarie e lo
scioglimento dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea.

Articolo 9

Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre (3) anni, ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli
effetti di legge di fronte ai terzi.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci;
3. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
4. Può conferire ai Soci procura speciale per la gestione di varie attività, previa approvazione del
Consiglio Direttivo.
5. In caso di suo impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di dimissioni
del Presidente, il Vicepresidente assume la Presidenza dell’Associazione fino alla conclusione
del mandato. Qualora il Vicepresidente non si renda disponibile a svolgere tale funzione il
Consiglio Direttivo nominerà uno dei Consiglieri a svolgere tale funzione fino alla conclusione
del mandato.

Articolo 10

Patrimonio e Bilancio
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
1.1 beni mobili e immobili ricevuti in donazione dai soci o da sostenitori;
1.2 contributi facoltativi a sostegno dell’Associazione versati dagli aderenti, costituiti dalle
quote associative e dalle quote annuali, stabilite dall’Assemblea dei soci;
1.3 eventuali contributi straordinari sociali stabiliti dall’Assemblea Straordinaria dei soci, che
ne determina l’ammontare;
1.4 rimborsi;
1.5 eventuali contributi di enti pubblici;
1.6 eventuali contributi di enti privati;
1.7 proventi derivanti da attività marginali di carattere divulgativo, promozionale e
commerciale, da inserirsi in una apposita voce di bilancio dell’organizzazione.
2. I fondi sono depositati in un Istituto di Credito deciso dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione
finanziaria di importo superiore a 500.00€ necessita del consenso scritto del Tesoriere e del
Presidente.
3. l’Associazione potrà avvalersi di ogni altro tipo di entrata coerente alle attività svolte
dall’Associazione in rapporto alle finalità enunciate; in ogni caso è vietato distribuire, anche in

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forma indiretta, utili o avanzi di utili o di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
4. L’anno finanziario inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.
5. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere
approvati entro il mese di aprile di ogni anno, unitamente con il programma culturale dell’anno.
I tre documenti devono essere resi disponibili ai soci almeno tre (3) giorni prima dell’assemblea
ordinaria ed affissi nella sede sociale.

Articolo 11

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta
dell’Assemblea Straordinaria come previsto all’art. (4.2).
2. Il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo regionale.
3. Nel caso che manchi una indicazione da parte dell’Associazione il patrimonio della stessa si
devolve come previsto dal Regolamento Regionale n.31 del 17 luglio 2001 in attuazione della
Legge Regionale 24 aprile 2001 n. 19

Articolo 12

Norme Finali. Rinvii

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo e statuto, si richiama le norme di legge nazionali e
regionali in materia di associazioni.